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FONDO DI GARANZIA PMI: OPERATIVE DAL 1 GENNAIO LE NUOVE REGOLE

Entra in vigore dal 1° gennaio 2024 la riforma del Fondo di garanzia per le Pmi in applicazione del cosiddetto DL Anticipi. Le nuove disposizioni, che avranno validità per dodici mesi, confermano alcune novità introdotte nel periodo pandemico come l’importo massimo garantito per singola impresa pari a 5 milioni di euro, l’ammissibilità per small mid cap (imprese con un numero di addetti compreso tra 250 e 499 unità), per enti del terzo settore e enti religiosi, la gratuità per le microimprese. Allo stesso tempo, sono ripristinate alcune misure previste dalla normativa precedente al Covid, come la non ammissibilità delle imprese nella fascia 5 del modello di rating del Fondo e la differenziazione della copertura per le operazioni di liquidità in base alla fascia di rating.

Mentre la garanzia per operazioni di investimento resta invariata all’80%, per le operazioni di liquidità la riforma prevede una riduzione della copertura rispetto al 2023, con l’applicazione di due aliquote al 60% e 55%, (comunque più convenienti rispetto alla normativa precedente al Covid).

In generale, l’articolazione complessiva delle percentuali di copertura risulta semplificata rispetto alla normativa pre-pandemica:

  • 80% per operazioni di investimento, di importo ridotto e di microcredito, nuova Sabatini; per start-up, start-up innovative, incubatori certificati e enti del terzo settore
  • 60% per operazioni di liquidità (imprese in fascia 3 e 4 del modello di valutazione)
  • 55% per operazioni di liquidità (imprese in fascia 1 e 2 del modello di valutazione)
  • 50% per operazioni di capitale di rischio
  • 40% per mid-cap a fronte di operazioni per investimento e per mid-cap start-up innovative.
  • 30% per mid-cap a fronte di operazioni di liquidità

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito: www.fondidigaranzia.it

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